Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il Capo provvisorio dello Stato Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
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La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
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Entro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale
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assunte a carico dello Stato.
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dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il giorno 15 dello stesso mese.
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di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello
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In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello
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all'amministrazione dei comuni medesimi, semprechè abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato
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dipendenti dello Stato di gruppo A o, in mancanza, di gruppo B , in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina è fatta